Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo III
Art. 104
In vigore dal 1 lug 1936
È consentito ai mittenti, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento, di ritirare i titoli spediti, di sospendere il protesto domandato e di autorizzare l'accettazione di acconti, anche se precedentemente esclusa.
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