Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo III

Art. 101

In vigore dal 1 lug 1936
A domanda dei committenti l'Amministrazione assume l'incarico di recapitare i titoli non riscossi a persone espressamente designate o di affidarli ad un pubblico ufficiale, per elevarne il protesto. Le speso per il protesto devono essere anticipate dai committenti nella misura stabilità dall'Amministrazione e ad essi sono rimborsate, nei modi indicati dal regolamento, qualora non occorra eseguire l'atto. La domanda di protesto implica l'obbligo nei committenti di sottostare a qualsiasi maggiore spesa incontrata dall'Amministrazione, anche nel caso di pagamento nelle mani del pubblico ufficiale incaricate del protesto. I titoli non riscossi e gli atti di protesto sono rimandati gratuitamente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-101

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