Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo III
Art. 101
108 / 345In vigore dal 1 lug 1936
A domanda dei committenti l'Amministrazione assume l'incarico di recapitare i titoli non riscossi a persone espressamente designate o di affidarli ad un pubblico ufficiale, per elevarne il protesto.
Le speso per il protesto devono essere anticipate dai committenti nella misura stabilità dall'Amministrazione e ad essi sono rimborsate, nei modi indicati dal regolamento, qualora non occorra eseguire l'atto. La domanda di protesto implica l'obbligo nei committenti di sottostare a qualsiasi maggiore spesa incontrata dall'Amministrazione, anche nel caso di pagamento nelle mani del pubblico ufficiale incaricate del protesto.
I titoli non riscossi e gli atti di protesto sono rimandati gratuitamente.
Storico versioni
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