Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo III

Art. 97

In vigore dal 8 ago 1956
I vaglia sono validi per la riscossione entro i due mesi successivi a quello dell'emissione. Trascorso il periodo di validità, il loro importo è rimborsabile agli aventi diritto che ne facciano richiesta entro i due esercizi finanziari successivi a quello di emissione, con le modalità stabilite dal regolamento.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-97

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