Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo III
Art. 97
In vigore dal 8 ago 1956
I vaglia sono validi per la riscossione entro i due mesi successivi a quello dell'emissione.
Trascorso il periodo di validità, il loro importo è rimborsabile agli aventi diritto che ne facciano richiesta entro i due esercizi finanziari successivi a quello di emissione, con le modalità stabilite dal regolamento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-97