Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo III
Art. 95
In vigore dal 1 lug 1936
Per la trasmissione di fondi nell'interesse dei servizi, cui provvede l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, nonché pel pagamento di somme dovute a terzi dall'Amministrazione e viceversa, gli uffici emettono vaglia in esenzione di tassa (vaglia di servizio).
L'uso del vaglia di servizio può essere consentito esclusivamente alle Amministrazioni statali e agli Enti, il cui bilancio sia per intero a carico dello Stato, mediante speciali convenzioni, che determinano le modalità e le condizioni della concessione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-95