Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo III

Art. 95

In vigore dal 1 lug 1936
Per la trasmissione di fondi nell'interesse dei servizi, cui provvede l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, nonché pel pagamento di somme dovute a terzi dall'Amministrazione e viceversa, gli uffici emettono vaglia in esenzione di tassa (vaglia di servizio). L'uso del vaglia di servizio può essere consentito esclusivamente alle Amministrazioni statali e agli Enti, il cui bilancio sia per intero a carico dello Stato, mediante speciali convenzioni, che determinano le modalità e le condizioni della concessione.
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