Codice postale e delle telecomunicazioniCapo III

Art. 222

In vigore dal 12 gen 1968
Chiunque pubblica, vende o distribuisce comunque appagamento o gratuitamente elenchi di abbonati al telefono, sotto qualsiasi forma o denominazione, o altre pubblicazioni in contravvenzione alle disposizioni degli , è punito con l'ammenda fino a lire 400.000. Le pubblicazioni suddette sono soggette a sequestro ovunque si trovino anche se non ancora poste in vendita o in distribuzione.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-222

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