Codice postale e delle telecomunicazioni›Capo III
Art. 222
In vigore dal 12 gen 1968
Chiunque pubblica, vende o distribuisce comunque appagamento o gratuitamente elenchi di abbonati al telefono, sotto qualsiasi forma o denominazione, o altre pubblicazioni in contravvenzione alle disposizioni degli , è punito con l'ammenda fino a lire 400.000.
Le pubblicazioni suddette sono soggette a sequestro ovunque si trovino anche se non ancora poste in vendita o in distribuzione.
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