Codice postale e delle telecomunicazioniCapo III

Art. 223

In vigore dal 1 lug 1936
Nessuno può essere ammesso a corrispondere sulle linee interurbane, se prima non abbia pagato la tassa relativa. Le conversazioni telefoniche interurbane possono essere effettuate a credito dalle cabine pubbliche, esclusivamente se richieste per gravi motivi di pubblica sicurezza o di ordine pubblico o per altra grave necessità pubblica. In tal caso il funzionario od agente, che richiede la conversazione, deve documentare la propria qualità e dichiarare, sotto la propria responsabilità, che la conversazione è di servizio e urgente.
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