Codice postale e delle telecomunicazioni›Capo III
Art. 228
In vigore dal 1 lug 1936
Gli abbonati al telefono possono ricevere o trasmettere i telegrammi, a mezzo della propria linea telefonica, qualora questa sia collegata ad una centrale urbana o direttamente ad un centralino interurbano autorizzati dal Ministero delle comunicazioni anche a tale servizio.
Essi non sono tenuti a costituire uno speciale deposito, quando risultino già aderenti al servizio interurbano à sensi dell'.
La trasmissione o ricezione dei telegrammi per telefono può effettuarsi altresì da e per persone che accedano ai posti telefonici pubblici nelle località ove non esiste il telegrafo, ovvero a quei posti pubblici comunque dallo stesso Ministero a ciò autorizzati.
Le condizioni e tariffe per i servizi sopra indicati sono stabilite dal Ministero delle comunicazioni, di concerto con quello per le finanze.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-228