Codice postale e delle telecomunicazioni›Capo III
Art. 224
In vigore dal 1 lug 1936
Quando le conversazioni interurbane hanno luogo dal domicilio degli abbonati alla rete urbana o dai posti telefonici pubblici, l'esercente la rete potrà esigere direttamente dai richiedenti una sovratassa nella misura stabilita dal Ministero delle comunicazioni.
L'abbonato che intende effettuare una conversazione dal domicilio, è tenuto, su richiesta dell'esercente la rete, a versare anticipatamente una somma corrispondente alle conversazioni ohe presumibilmente domanderà in un trimestre, con l'obbligo di reintegrarla, quando risulti superata per le effettuate comunicazioni.
Gli uffici dipendenti dalle Amministrazioni statali non sono tenuti a tale versamento; essi sono però tenuti al pagamento delle tasse per conversazioni interurbane nello stesso limite di tempo accordato agli utenti privati.
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