Codice postale e delle telecomunicazioni›Capo IV
Art. 232
In vigore dal 1 lug 1936
Le tariffe di abbonamento alle reti telefoniche urbane, comprese quelle per compensi impianti, traslochi o subentri, come pure le tariffe riguardanti gli impianti interni, e le eventuali successive variazioni, nonché le norme comunque necessarie per la loro applicazione, sono approvate con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze e con quello per le corporazioni.
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