Codice postale e delle telecomunicazioniCapo IV

Art. 232

In vigore dal 1 lug 1936
Le tariffe di abbonamento alle reti telefoniche urbane, comprese quelle per compensi impianti, traslochi o subentri, come pure le tariffe riguardanti gli impianti interni, e le eventuali successive variazioni, nonché le norme comunque necessarie per la loro applicazione, sono approvate con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze e con quello per le corporazioni.
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Art. 232 Approvazione del Codice postale e delle telecomunicazioni. | Portale Normativo