Codice postale e delle telecomunicazioniCapo IV

Art. 237

In vigore dal 1 lug 1936
Per la trasmissione per telefono dei telegrammi urgenti da parte degli uffici telefonici durante le ore di chiusura degli uffici telegrafici locali, la tassa del telegramma spetta in ogni caso per metà all'Amministrazione telegrafica, e per l'altra metà all'Azienda di Stato per i servizi telefonici o alla Società concessionaria, a seconda che la trasmissione avvenga su linee statali o sociali. Quando la trasmissione richiede l'impiego di più linee telefoniche statali o sociali, la quota suddetta va ripartita in parti uguali fra i rispettivi esercenti.
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