Codice postale e delle telecomunicazioniCapo V

Art. 242

In vigore dal 1 lug 1936
L'Azienda di Stato per i servizi telefonici corrisponde gli interessi dei mutui direttamente all'Istituto mutuante in tante quote annue uguali per quanti sono gli anni di ammortamento. L'onere di tali interessi non potrà superare, in nessun caso, quello che l'Azienda avrebbe assunto qualora i mutui fossero stati concessi al saggio d'interesse vigente per i mutui della Cassa depositi e prestiti alla data in cui entrarono in vigore le disposizioni del decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 243. Quando i mutui sono contratti con Istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, gli interessi relativi non possono gravare sul bilancio dell'Azienda predetta per un onere maggiore di quello che deriverebbe se il prestito fosse contratto con la Cassa depositi e prestiti. L'eccedenza in ogni caso deve far carico all'Ente mutuatario.
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