Codice postale e delle telecomunicazioniCapo IV

Art. 238

In vigore dal 1 lug 1936
La tariffa da corrispondere per le commissioni per telefono è stabilita con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze. Quando la commissione impegni contemporaneamente tratti di linee interurbane statali e dei concessionari, nulla sarà a questi ultimi dovuto per l'impiego delle loro linee. Spetta invece al concessionario una percentuale per il servizio accettazione, nella misura da stabilirsi nei modi sopra indicati.
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