Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo IV

Art. 246

In vigore dal 1 lug 1936
All'impianto e all'esercizio di stazioni radioelettriche trasmittenti e riceventi, per conto delle Amministrazioni dello Stato, provvede il Ministero delle comunicazioni, di concerto coi Ministeri interessati; nelle Colonie e nei Possedimenti provvedono i Ministeri da cui i territori dipendono, ovvero i singoli Governatori nei casi che saranno indicati nel regolamento. L'esercizio delle stazioni potrà, tuttavia, essere affidato alle Amministrazioni medesime.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-246

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Art. 246 Approvazione del Codice postale e delle telecomunicazioni. | Portale Normativo