Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo IV
Art. 246
In vigore dal 1 lug 1936
All'impianto e all'esercizio di stazioni radioelettriche trasmittenti e riceventi, per conto delle Amministrazioni dello Stato, provvede il Ministero delle comunicazioni, di concerto coi Ministeri interessati; nelle Colonie e nei Possedimenti provvedono i Ministeri da cui i territori dipendono, ovvero i singoli Governatori nei casi che saranno indicati nel regolamento.
L'esercizio delle stazioni potrà, tuttavia, essere affidato alle Amministrazioni medesime.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-246