Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo IV
Art. 251
In vigore dal 18 lug 1974
L'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche ' fisse e terrestri ad uso esclusivamente privato, può essere concesso, purchè concorrano ragioni di pubblico interesse.
Tali concessioni sono accordate con decreto del Ministro per le. comunicazioni, sentiti il Comitato di coordinamento, il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi e l'Autorità politica.
In tal caso, il decreto del Ministro per le comunicazioni potrà accordare anche la dichiarazione di pubblica utilità.
Per le Colonie e Possedimenti la concessione è accordata rispettivamente con decreto del Ministro per le colonie e per gli affari esteri, di concerto con quello per le comunicazioni.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 10 luglio 1974, n. 225 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1974, n. 187) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 250 del r.d. 27 febbraio 1936, n. 645 (Approvazione del codice postale e delle telecomunicazioni), nella parte relativa ai servizi di radiotelediffusione circolare a mezzo di onde elettromagnetiche.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-251