Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo IV

Art. 252

In vigore dal 1 lug 1936
Le concessioni per l'esercizio di comunicazioni senza filo a bordo delle navi mercantili e degli aeromobili civili, registrati presso le Colonie ed i Possedimenti, sono accordate rispettivamente dal Ministro per le colonie e dal Ministro per gli affari esteri, di concerto col Ministro per le comunicazioni.
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