Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo IV

Art. 253

In vigore dal 14 apr 1963
Salvo ogni altra autorizzazione di legge, chiunque intenda costruire e commerciare materiali radioelettrici di qualsiasi specie, ovvero eserciti il montaggio o la riparazione di apparecchi radioelettrici o di parti di essi dev'essere munito di speciale licenza, da rilasciarsi dal Ministero delle comunicazioni.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 619 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "La concessione della speciale licenza per commerciare materiali radioelettrici di qualsiasi specie o per esercitare il montaggio o la riparazione di apparecchi radioelettrici o di parti di essi, prevista dall'art. 253 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e' devoluta ai direttori dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competenti per territorio, salva ogni altra autorizzazione di legge".
  • La Corte Costituzionale con sentenza 3 - 9 aprile 1963, n. 39 (in G.U. 1a s.s. 13/04/1963, n. 101) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 253 del R.D. 27 febbraio 1936, n. 645, che approva il Codice postale e delle telecomunicazioni, in riferimento all'art. 41 della Costituzione".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-253

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