Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo III
Art. 109
116 / 345In vigore dal 1 lug 1936
A cura dell'Amministrazione viene pubblicato l'elenco dei correntisti coi rispettivi numeri di conto e, se del caso, anche gli elenchi di variazione. L'elenco generale e gli elenchi di variazione sono pubblicazioni ufficiali e la loro riproduzione è vietata, con le sanzioni previste dall' della presente legge.
L'acquisto dell'elenco generale è obbligatorio per i correntisti.
Il suo prezzo è addebitato d'ufficio sul loro conto. Gli elenchi di variazione sono distribuiti gratuitamente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-109