Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741›Titolo III
Art. 30
In vigore dal 16 ago 1934
Le concessioni accordate ai sensi dell' della legge non sostituiscono la licenza di cui al R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, concernente la disciplina del commercio di vendita al pubblico, nè la licenza che fosse eventualmente prescritta da regolamenti locali.
Tuttavia, i titolari di dette concessioni, avranno diritto ad ottenere le licenze sopra indicate non appena essi abbiano prestato le garanzie eventualmente richieste ed abbiano ottemperato alle norme di sicurezza.
Le licenze di cui sopra non possono peraltro essere rilasciate se non a chi è munito della concessione ministeriale, nè essere revocate senza il consenso del Ministero delle Corporazioni.
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