Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741›Titolo IV
Art. 32
In vigore dal 22 nov 1961
La misura delle scorte di riserva sarà stabilita nella licenza di importazione e nei decreti di concessione di cui agli della legge.
È data facoltà si Ministro per l'industria e per il commercio di concerto con quello per le finanze, di variare tale misura, sentita la Commissione interministeriale per la disciplina petrolifera istituita presso detto Ministero, allorquando se ne rilevi l'opportunità in relazione alle esigenze del Paese.
La scorta di riserva non potrà essere in alcun caso stabilita, in misura superiore al 30 per cento della capacità dei depositi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-20;1303#art-rpl-32