Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741Titolo IV

Art. 34

In vigore dal 16 ago 1934
Il titolare di licenza di importazione ed il concessionario di stabilimenti petroliferi e di depositi di oli minerali, ai quali non sia rinnovata la licenza o la concessione, hanno il diritto di mettere in lavorazione ed in consumo, dopo la scadenza della licenza o della concessione, le scorte di riserva cui erano obbligati.
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