Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741Titolo IV

Art. 35

In vigore dal 16 ago 1934
Le comunicazioni delle notizie e dei dati a norma dell', lettera c), richiamato agli , lettera c), e 12, lettera f) della legge, devono essere fatte al Ministero delle Corporazioni con le modalità che saranno prescritte dal Ministero stesso.
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