Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741Titolo IV

Art. 39

In vigore dal 16 ago 1934
Il Ministro per le corporazioni, per assicurare la esecuzione di convenzioni di interesse nazionale che riguardino l'importazione, la lavorazione ed il deposito di oli minerali di speciale provenienza, può imporre come misura generale e contemporanea a tutti i titolari di licenze generali di oli minerali greggi, di residui e di prodotti derivati, di ritirare direttamente o indirettamente, attraverso apposite organizzazioni che all'uopo potranno essere costituite, determinate quantità di detti prodotti, in misura proporzionale alle loro importazioni. Per la prima applicazione delle imposizioni di cui al precedente comma, l'amministrazione dovrà dare agli interessati un congruo avviso. I prezzi di cessione dei prodotti di cui sopra saranno stabiliti con riferimento ai prezzi mondiali per prodotti aventi caratteristiche identiche o similari.
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