Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741›Titolo IV
Art. 42
In vigore dal 16 ago 1934
I concessionari di impianti di cui agli della legge non possono sospendere l'esercizio degli impianti stessi senza autorizzazione del Ministero delle Corporazioni.
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