Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741Titolo IV

Art. 33

In vigore dal 16 ago 1934
Le scorte di riserva di cui all'articolo precedente devono essere costituite entro sei mesi dalla data della licenza generale di importazione o da quella della messa in esercizio dell'opificio o del deposito, nella misura di almeno un sesto al mese.
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