Art. 33
Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741Titolo IV

Art. 33

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In vigore dal 16 ago 1934
Le scorte di riserva di cui all'articolo precedente devono essere costituite entro sei mesi dalla data della licenza generale di importazione o da quella della messa in esercizio dell'opificio o del deposito, nella misura di almeno un sesto al mese.
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