Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741›Titolo III
Art. 29
In vigore dal 16 ago 1934
Gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti collegati ad un serbatoio superiore ai 5 metri cubi, sono soggetti alla disciplina dei depositi di oli minerali.
I distributori automatici a doppia erogazione sono soggetti alla disciplina dei depositi soltanto quando la capacità complessiva dei due serbatoi superi i 10 metri cubi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-20;1303#art-rpl-29