Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741›Titolo III
Art. 27
In vigore dal 16 ago 1934
L'impianto e l'esercizio dei depositi per usi privati, agricoli ed industriali superiori ai 25 metri cubi di capacità, sono soggetti alle disposizioni contenute nel presente decreto, secondo le modalità che saranno stabilite nell'atto di concessione.
L'impianto degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli od industriali, è concesso soltanto alle condizioni che gli apparecchi stessi siano installati su suolo privato, nell'interno di stabilimenti, fabbricati o recinti di proprietà dei richiedenti, convenientemente distanti dal suolo pubblico e che sia esclusa ogni cessione di carburanti a terzi, a titolo oneroso o gratuito.
Non è consentito l'uso di apparecchi di distribuzione automatica per il petrolio colorato e per i residui colorati destinati ad usi agricoli ed ammessi a speciali agevolazioni fiscali.
I richiedenti di concessioni per impianto di depositi di oli minerali o di apparecchi di distribuzione automatica di carburante per usi agricoli ed industriali devono dimostrare con certificati del competente Consiglio provinciale dell'economia corporativa, di esercitare per proprio conto e nome un'azienda od un'industria nelle quali trovino impiego oli minerali. Devono inoltre dimostrare che il consumo medio di oli minerali della loro azienda è in relazione alle capacità dei depositi per i quali si richiede la concessione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-20;1303#art-rpl-27