Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741Titolo III

Art. 25

In vigore dal 16 ago 1934
La gestione dei depositi deve essere esercitata dal concessionario o da un suo rappresentante. Il concessionario può tuttavia cedere in locazione il deposito; ma in tal caso dovrà ottenere preventivo benestare dalle amministrazioni concedenti. Gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti possono essere ceduti dal concessionario in comodato a terzi. In qualunque caso però tutti gli obblighi contenuti nell'atto di concessione rimangono a carico del concessionario del deposito o dell'apparecchio per la distribuzione automatica di carburanti.
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