Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741Titolo II

Art. 21

In vigore dal 16 ago 1934
Per quanto riguarda il regime dei depositi, con o senza serbatoi, facenti parte di impianti destinati al trattamento degli oli minerali, o ai medesimi annessi, sono applicabili le norme di cui al titolo III seguente.
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