Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741›Titolo II
Art. 17
In vigore dal 16 ago 1934
Il decreto di concessione emanato ai sensi dell' della legge deve contemplare:
a) l'oggetto e la durata della concessione;
b) il termine entro il quale il concessionario è tenuto a porre in esercizio l'opificio autorizzato;
c) i quantitativi delle varie specie di prodotti derivati che l'impresa concessionaria è autorizzata ad immettere annualmente in consumo nel Regno;
d) le garanzie richieste al concessionario in base al combinato disposto degli , lettera g) e 5, lettera c) della legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-20;1303#art-rpl-17