Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741Titolo II

Art. 15

In vigore dal 26 mar 1968
Gli impianti devono avere una potenzialità sufficiente ad assicurare con regolarità la lavorazione dei quantitativi annui di materie prime indicati nell'atto di concessione, tenuto anche conto dei presumibili periodi di fermata per manutenzione ordinaria e straordinaria. Al fine di accertare l'effettiva potenzialità degli impianti, le amministrazioni concedenti hanno la facoltà di imporre un esperimento di lavorazione a pieno regime per un periodo non superiore a due mesi. Salvo casi di forza maggiore la lavorazione in ciascun mese non potrà mai discendere al di sotto della metà della lavorazione normale corrispondente ad un dodicesimo dei quantitativi annui di materie prime che alle imprese è concesso di trattare.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-20;1303#art-rpl-15

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