Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741›Titolo I
Art. 10
In vigore dal 16 ago 1934
Per potere ottenere la licenza speciale di importazione lo interessato deve trasmettere al Ministero delle Corporazioni una domanda su carta da bollo.
Nella domanda deve essere indicato:
a) le generalità ed il dominio del richiedente; se trattisi di società, il nome, cognome e recapito del legale rappresentante;
b) lo scopo per il quale viene richiesta la licenza;
c) la natura o la quantità di ciascuna specie dei prodotti da importare e l'uso al quale sono destinati;
d) la località nella quale i prodotti verranno custoditi prima del loro uso;
e) la dogana per la quale verrà effettuata l'importazione.
Nella domanda deve essere fatta esplicita dichiarazione che il richiedente si impegna ad usare i prodotti importati esclusivamente per il proprio diretto consumo, con divieto di ogni cessione a terzi, sia a titolo oneroso, sia gratuito.
La domanda deve essere corredata da una dichiarazione del competente Consiglio provinciale dell'economia corporativa dalla quale risulti la natura dell'impresa o dell'industria esercitata dal richiedente, e l'attestazione che i quantitativi di prodotti petroliferi per i quali si chiede l'importazione sono proporzionati all'entità dell'azienda del richiedente.
Le aziende industriali o agricole che effettuano importazioni periodiche di prodotti petroliferi devono inoltre presentare al Ministero delle Corporazioni un preventivo delle quantità di detti prodotti che intenderanno importare durante l'anno solare corrente o in quello successivo.
Storico versioni
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