Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741Titolo I

Art. 7

In vigore dal 16 ago 1934
Le licenze generali sono rilasciate con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze, sentito il parere dell'apposita Commissione costituita ai sensi dell' della legge.
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