Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741›Titolo I
Art. 2
In vigore dal 16 ago 1934
Si considerano importati, agli effetti della licenza o della concessione previste dalla legge, gli oli minerali greggi, i loro derivati ed i residui della loro lavorazione, introdotti nel territorio dello Stato sotto qualunque regime doganale.
Gli stessi prodotti si intendono immessi in consumo al momento in cui essi varcano la linea doganale o sono estratti da depositi doganali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-20;1303#art-rpl-2