Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741›Titolo I
Art. 1
In vigore dal 16 ago 1934
Regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367.
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Agli effetti della legge 8 febbraio 1934, n. 367, si considerano oli minerali sia gli oli minerali greggi, sia i residui della loro distillazione, sia tutte le varie specie e qualità di prodotti petroliferi derivati ed in ciclo di lavorazione.
La nomenclatura degli oli minerali è quella stabilita dalla tariffa e dal repertorio doganali.
Storico versioni
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