Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741Titolo III

Art. 23

In vigore dal 27 dic 1994
Le concessioni per impianto o gestione di depositi di oli minerali, con o senza serbatoi, ovvero di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, sono accordate con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro por le finanze, o sentito il parere dell'apposita Commissione costituita ai sensi dell' della legge e, dove occorra, della Commissione Suprema di Difesa. La durata della concessione sarà stabilita nel decreto summenzionato, nel quale sarà indicato altresì il termine entro il quale il concessionario è tenuto a porre in esercizio il deposito o l'apparecchio. La concessione avrà pieno effetto legale dopo che il concessionario avrà rilasciato formale dichiarazione di piena accettazione di tutte le clausole contenute nell'atto di concessione. È consentito esclusivamente al Ministero delle Corporazioni il rilascio di permessi provvisori per impianti di depositi o di apparecchi di distribuzione automatica, a qualunque uso destinati.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono da intendersi abrogati gli articoli 13, 14, 16 comma 1, 19, 22 commi 1, 2, 3, 4 e 6, 23, 28, 41 commi 1 e 2, e 46 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, in quanto risultino incompatibili con le disposizioni del presente decreto in relazione alle materie da esso disciplinate".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-20;1303#art-rpl-23

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