Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741Titolo III

Art. 28

In vigore dal 27 dic 1994
Al concessionario di depositi di oli minerali o di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti è fatto divieto di destinare i singoli serbatoi a prodotti petroliferi diversi da quelli per i quali sia stata rilasciata la concessione, salva espressa autorizzazione delle amministrazioni concedenti. È fatto altresì divieto al concessionario di apportare variazioni di qualsiasi natura ai piani in base ai quali fu accordata la concessione, senza la preventiva autorizzazione delle amministrazioni concedenti.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono da intendersi abrogati gli articoli 13, 14, 16 comma 1, 19, 22 commi 1, 2, 3, 4 e 6, 23, 28, 41 commi 1 e 2, e 46 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, in quanto risultino incompatibili con le disposizioni del presente decreto in relazione alle materie da esso disciplinate".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-20;1303#art-rpl-28

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