Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti›Capo II
Art. 31
(Art. 5 - 2° comma - R. D. 30 dicembre 1923, n. 3203, sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1928).
In vigore dal 1 ago 1934
I conti consuntivi delle Regie stazioni agrarie a cominciare dal 1° gennaio 1926, muniti del visto del Ministro e del direttore capo della ragioneria e corredati dei necessari documenti giustificativi, sono trasmessi alla Corte dei conti per la dichiarazione di regolarità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214#art-tud-31