Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei contiCapo II

Art. 33

(Art. 13, Legge 3 aprile 1933, n 255).

In vigore dal 1 ago 1934
Ad integrazione delle normali funzioni di riscontro la Sezione del controllo ha facoltà di disporre eventuali accertamenti diretti presso funzionari ed agenti che abbiano maneggio di denaro o di materie di proprietà dello Stato. Con provvedimento non suscettibile di alcun gravame ha anche facoltà di applicare penalità ai funzionari nei confronti dei quali risulti accertato che, senza giustificato motivo, abbiano lasciato trascorrere i termini stabiliti per la presentazione dei rendiconti, salvo regolare giudizio di responsabilità quando dal ritardo sia derivato un danno per lo Stato. La stessa facoltà le spetta contro i funzionari cui sia fatto obbligo di trasmettere, dopo la prescritta revisione di loro competenza, i rendiconti predetti e che non abbiano a ciò adempiuto nel termine fissato. Con decreto Reale a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze, sentita la Corte dei conti, sono determinati i funzionari ai quali debba far carico la responsabilità di cui ai precedenti commi, i termini per la trasmissione degli atti, le penalità e le modalità per l'applicazione di esse.
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