Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei contiCapo III

Art. 35

(Art. 25, Legge 14 agosto 1862, n. 800; articoli 1, 2 e 3, Legge 11 luglio 1897, n. 236; art. 7, R. decreto-legge 13 giugno 1931, numero 788).

In vigore dal 1 ago 1934
(, Legge 14 agosto 1862, n. 800; , Legge 11 luglio 1897, n. 236; , R. decreto-legge 13 giugno 1931, numero 788). Ferma restando la giurisdizione della Corte per quanto riguarda i conti giudiziali, è affidato alla Corte stessa il riscontro sui magazzini e depositi di materie e di merci di proprietà dello Stato. Il riscontro della Corte si esercita in base agli inventari della consistenza dei detti magazzini e depositi accertati dall'amministrazione, e agli ordini di entrata e di uscita da registrarsi dalla Corte. I modi e le forane di detto riscontro sono determinati per decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro delle finanze sentito il parere della Corte dei conti. Con decreti Reali promossi dal Ministro delle finanze di concerto col Ministro della cui azienda si tratta, sentiti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti sono determinati i magazzini da assoggettare a riscontro, i modi con i quali si deve prepararne pei singoli servizi, l'applicazione, i documenti che si devono trasmettere alla Corte, acciocchè il riscontro effettivo possa regolarmente funzionare per ciascuna delle amministrazioni entro un biennio dalla data del decreto rispettivo. Il Ministro delle finanze fa ispezionare periodicamente i magazzini, al fine di verificare la realtà delle loro consistenze, in corrispondenza degli accertamenti forniti da ciascuna amministrazione. Gli atti di accertamento e i verbali delle ispezioni debbono essere trasmessi alla Corte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214#art-tud-35

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo