Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti›Capo III
Art. 36
(Articoli 24 e 25, Legge 14 agosto 1862, n. 800).
In vigore dal 1 ago 1934
Sono trasmesse alla Corte le relazioni dei funzionari incaricati di compiere ispezioni presso gli agenti che hanno maneggio di denaro e di altri valori dello Stato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214#art-tud-36