Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti›Capo IV
Art. 41
(Art. 31, Legge 14 agosto 1862, n. 800).
In vigore dal 1 ago 1934
Alla deliberazione di cui al precedente articolo è unita una relazione fatta dalla Corte a Sezioni riunite nella quale questa deve esporre:
le ragioni per le quali ha apposto con riserva il suo visto a mandati o ad altri atti o decreti;
le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie amministrazioni si sono conformate alle discipline di ordine amministrativo o finanziario;
le variazioni o le riforme che crede opportune per il perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico denaro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214#art-tud-41