Art. 41 · (Art. 31, Legge 14 agosto 1862, n. 800).
Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei contiCapo IV

Art. 41

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(Art. 31, Legge 14 agosto 1862, n. 800).

In vigore dal 1 ago 1934
Alla deliberazione di cui al precedente articolo è unita una relazione fatta dalla Corte a Sezioni riunite nella quale questa deve esporre: le ragioni per le quali ha apposto con riserva il suo visto a mandati o ad altri atti o decreti; le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie amministrazioni si sono conformate alle discipline di ordine amministrativo o finanziario; le variazioni o le riforme che crede opportune per il perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico denaro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214#art-tud-41