Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti›Capo IV
Art. 43
(Art. 30 e 31, Legge 14 agosto 1862, n. 800).
In vigore dal 1 ago 1934
Il rendiconto e relativi allegati con la deliberazione e la relazione predette sono dalla Corte trasmessi al Ministro delle finanze che ne cura la presentazione al Parlamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214#art-tud-43