Art. 43 · (Art. 30 e 31, Legge 14 agosto 1862, n. 800).
Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei contiCapo IV

Art. 43

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(Art. 30 e 31, Legge 14 agosto 1862, n. 800).

In vigore dal 1 ago 1934
Il rendiconto e relativi allegati con la deliberazione e la relazione predette sono dalla Corte trasmessi al Ministro delle finanze che ne cura la presentazione al Parlamento.
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