Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei contiCapo V

Art. 47

(Art. 33 - 3° comma - legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dall'art. 1 R. D. 18 novembre 1923, n. 2441).

In vigore dal 1 ago 1934
Quando i conti di cui all' sono regolarmente pareggiati ed il relatore noli trovi irregolarità a carico dei contabili, la loro approvazione è data mediante decreti di scarico o dichiarazioni di regolarità, anche collettivi, emessi dal presidente della Sezione, su relazione scritta dello stesso relatore, previa comunicazione di essa al procuratore generale.
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