Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti›Capo V
Art. 50
(Art. 38, Legge 14 agosto 1862, n. 800).
In vigore dal 1 ago 1934
Se nell'esame del conto la Corte osservi che siano ad alcuno imputabili delitti contro la pubblica amministrazione o contro la fede pubblica, ne riferisce, per mezzo del procuratore generale, al Ministro di grazia e giustizia ed a quello da cui dipende l'agente, affinché si proceda, secondo le leggi, per la punizione del reo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214#art-tud-50