Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei contiCapo V

Art. 51

(Art. 41, Legge 14 agosto 1862, n. 800).

In vigore dal 1 ago 1934
L'agente può opporsi alle decisioni della Corte nel termine di trenta giorni dalla notificazione da eseguirsi per mezzo dell'Amministrazione da cui dipende. Non si ammettono opposizioni allorchè la condanna riguarda partite del conto, alle quali si riferiscono le interlocutorie notificate all'agente nel modo indicato all'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214#art-tud-51

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