Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti›Capo V
Art. 54
(Art. 85, R. D. 18 novembre 1923, n. 2440).
In vigore dal 1 ago 1934
Nei casi di deficienza accertata dall'amministrazione o di danni arrecati all'Erario per fatto o per omissione, imputabili a colpa o negligenza dei contabili e dei funzionari od agenti contemplati dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, la Corte può pronunziarsi tanto contro di essi quanto contro i loro fidejussori o cauzionanti, anche prima del giudizio sul conto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214#art-tud-54